{"id":224,"date":"2025-04-18T08:36:06","date_gmt":"2025-04-18T08:36:06","guid":{"rendered":"https:\/\/multiproprieta-oggi.it\/?p=224"},"modified":"2025-04-18T08:36:06","modified_gmt":"2025-04-18T08:36:06","slug":"riforma-del-condominio-2012-e-multiproprieta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/multiproprieta-oggi.it\/?p=224","title":{"rendered":"Riforma del condominio 2012 e multipropriet\u00e0"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La riforma del condominio, legge 220\/2012, \u00e8 entrata in vigore il giorno 18 giugno 2013.<\/h3>\n\n\n\n<p><br>Cambia qualcosa per la multipropriet\u00e0 con la legge 220\/2012? Se la multipropriet\u00e0 \u00e8 di tipo immobiliare, si. E soprattutto, se la multipropriet\u00e0 \u00e8 italiana ed in suolo italiano.<\/p>\n\n\n\n<p>Su questo punto \u00e8 bene ricordare che <em><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-green-color\">valgono le leggi del paese in cui la multipropriet\u00e0 si trova.<\/mark><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Ecco alcune spunti di riflessione sulla legge 220\/2012 e la multipropriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Artt. 1130 bis<\/strong>.<br><strong>I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unit\u00e0 immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il fatto che il multiproprietario possa prendere visione dei documenti in ogni tempo, impone all&#8217;amministrazione la trasparenza. <strong>Il documento contabile di maggiore interesse resta sicuramente l&#8217;estratto conto bancario<\/strong>. Con il fatto che ormai la maggior parte della banche offre l&#8217;accesso on-line, ecco che il documento in formato elettronico \u00e8 ottenibile dalla banca praticamente a costo 0. Questo vale solitamente per i documenti non pi\u00f9 vecchi di 18 mesi. Diverso il caso se voglio controllare precedenti estratti conto non archiviati dall&#8217;amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 67.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>[&#8230;]Ogni condomino pu\u00f2 intervenire all&#8217;assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono pi\u00f9 di venti, il delegato non pu\u00f2 rappresentare pi\u00f9 di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Questa norma pu\u00f2 influire su quelle multipropriet\u00e0 caratterizzate dalla presenza di &#8220;grandi multiproprietari&#8221; rispetto ad una galassia di piccoli multiproprietari. Attenzione per\u00f2 che il grande multiproprietario spesso rappresenta un vantaggio per la multipropriet\u00e0, dato che il grande multiproprietario spesso permette di raggiungere quel numero legale necessario allo svolgimento dell&#8217;Assemblea stessa. <br>Allo stesso tempo per\u00f2 questa norma potrebbe rendere difficili le assemblee specialmente quando il numero di multiproprietari supera i 500 proprietari.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>[&#8230;]All&#8217;amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Questa norma pu\u00f2 rappresentare una difficolt\u00e0, laddove non si conoscono i nomi di tutti i multiproprietari, e, soprattutto non si ha certezza di chi partecipa all&#8217;assemblea stessa. Quindi, se da una parte evita che l&#8217;amministratore approvi il proprio operato , dall&#8217;altra pu\u00f2 causare non pochi problemi per il raggiungimento del quorum, specialmente in quelle realt\u00e0 in cui il numero di multiproprietari supera i 500.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 71-ter.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Su richiesta dell&#8217;assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell&#8217;articolo 1136 del codice, l&#8217;amministratore \u00e8 tenuto ad attivare un sito internet del condominio, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare Le spese per l&#8217;attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Questa norma obbliga alla trasparenza l&#8217;amministrazione. Attenzione che non venga usata come scusa per un aumento dei costi di gestione, laddove un sito internet di media complessit\u00e0 pu\u00f2 avere un costo molto modesto.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo articolo \u00e8 stato pubblicato originariamente Mercoled\u00ec, 29 Giugno 2016 23:00 ed \u00e8 stato modificato ed aggiornato il 18\/04\/2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La riforma del condominio, legge 220\/2012, \u00e8 entrata in vigore il giorno 18 giugno 2013. Cambia qualcosa per la multipropriet\u00e0 con la legge 220\/2012? Se la multipropriet\u00e0 \u00e8 di tipo immobiliare, si. E soprattutto, se la multipropriet\u00e0 \u00e8 italiana ed in suolo italiano. 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