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L’Assemblea della Multiproprietà

L’assemblea in comunione (o multiproprietà) segue le regole di voto sancite dal Codice Civile (art. 1100-1116).

Attenzione! Sono regole diverse da quelle dell’assemblea condominiale, che segue le disposizioni dell’art. 1136.

L’art. 1105 del Codice Civile, LIBRO TERZO – Della proprietà, Titolo VII – Della comunione; Capo I – Della comunione in generale dispone quanto segue:

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [259 cod. nav.].

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione 1109 n. 2.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria(3). Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore [261 cod. nav.]

Quindi una delibera assembleare della Comunione segue il criterio delle quote di partecipazione ed ha come conseguenza che la maggioranza si forma con il numero di millesimi, per cui poche persone possono decidere su un gran numero di persone. Questa situazione può essere un bene, specialmente in quelle multiproprietà che hanno un gran numero di multiproprietari.