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L’Assemblea della Multiproprietà

L’assemblea in comunione (o multiproprietà) segue le regole di voto sancite dal Codice Civile (art. 1100-1116).

Attenzione! Sono regole diverse da quelle dell’assemblea condominiale, che segue le disposizioni dell’art. 1136.

L’art. 1105 del Codice Civile, LIBRO TERZO – Della proprietà, Titolo VII – Della comunione; Capo I – Della comunione in generale dispone quanto segue:

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente [259 cod. nav.].

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione 1109 n. 2.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria(3). Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore [261 cod. nav.]

Quindi una delibera assembleare della Comunione segue il criterio delle quote di partecipazione ed ha come conseguenza che la maggioranza si forma con il numero di millesimi, per cui poche persone possono decidere su un gran numero di persone. Questa situazione può essere un bene, specialmente in quelle multiproprietà che hanno un gran numero di multiproprietari.

Riforma del condominio 2012 e multiproprietà

La riforma del condominio, legge 220/2012, è entrata in vigore il giorno 18 giugno 2013.


Cambia qualcosa per la multiproprietà con la legge 220/2012? Se la multiproprietà è di tipo immobiliare, si. E soprattutto, se la multiproprietà è italiana ed in suolo italiano.

Su questo punto è bene ricordare che valgono le leggi del paese in cui la multiproprietà si trova.

Ecco alcune spunti di riflessione sulla legge 220/2012 e la multiproprietà.

Artt. 1130 bis.
I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese.

Il fatto che il multiproprietario possa prendere visione dei documenti in ogni tempo, impone all’amministrazione la trasparenza. Il documento contabile di maggiore interesse resta sicuramente l’estratto conto bancario. Con il fatto che ormai la maggior parte della banche offre l’accesso on-line, ecco che il documento in formato elettronico è ottenibile dalla banca praticamente a costo 0. Questo vale solitamente per i documenti non più vecchi di 18 mesi. Diverso il caso se voglio controllare precedenti estratti conto non archiviati dall’amministratore.

Art. 67.

[…]Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Questa norma può influire su quelle multiproprietà caratterizzate dalla presenza di “grandi multiproprietari” rispetto ad una galassia di piccoli multiproprietari. Attenzione però che il grande multiproprietario spesso rappresenta un vantaggio per la multiproprietà, dato che il grande multiproprietario spesso permette di raggiungere quel numero legale necessario allo svolgimento dell’Assemblea stessa.
Allo stesso tempo però questa norma potrebbe rendere difficili le assemblee specialmente quando il numero di multiproprietari supera i 500 proprietari.

[…]All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

Questa norma può rappresentare una difficoltà, laddove non si conoscono i nomi di tutti i multiproprietari, e, soprattutto non si ha certezza di chi partecipa all’assemblea stessa. Quindi, se da una parte evita che l’amministratore approvi il proprio operato , dall’altra può causare non pochi problemi per il raggiungimento del quorum, specialmente in quelle realtà in cui il numero di multiproprietari supera i 500.

Art. 71-ter.

Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.

Questa norma obbliga alla trasparenza l’amministrazione. Attenzione che non venga usata come scusa per un aumento dei costi di gestione, laddove un sito internet di media complessità può avere un costo molto modesto.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente Mercoledì, 29 Giugno 2016 23:00 ed è stato modificato ed aggiornato il 18/04/2025